Separazione e divorzio

Lo Studio Legale Prezioso presta la propria attività di consulenza ed assistenza in tutti i casi in cui sia necessario interrompere l'unione coniugale, con particolare attenzione ai risvolti umani derivanti da tali vicende. Oltre a questo rivolge una cura particolare alla tutela degli interessi preminenti dei figli minori.

Oltre all’iter standard in tribunale dal 2014 è possibile separarsi e/o divorziare mediante una Convenzione di Negoziazione assistita, solo in presenza del proprio avvocato e in brevissimo tempo.

Lo Studio Legale Prezioso ove possibile cercherà di favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie, in particolare, per i casi di separazione e divorzio può essere proprio utile il procedimento di negoziazione assistita.

Ma non tutti i casi sono uguali. Verrà data molta importanza all’ascolto del Cliente che, messo a suo agio, riuscirà a comunicare al meglio e a spiegare le sue reali necessità, i suoi bisogni. Dopo una attenta valutazione di tutti gli aspetti in gioco, anche quelli economici, al Cliente verrà consigliata la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

La negoziazione assistita è un metodo, previsto dalla legge, per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto detto anche convenzione, con cui le parti si impegnano a risolvere amichevolmente una controversia con l’assistenza di avvocati. L’Avv. Prezioso, formato alla negoziazione e alle più moderne procedure di ADR, applicherà ove possibile il nuovo istituto della negoziazione assistita.

Ma in cosa consiste la negoziazione assistita? Vediamolo insieme…

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale i coniugi convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di sciogliere in via amichevole il loro matrimonio, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo. Avvocati che coopereranno per l’interesse dei coniugi in assoluta professionalità e collaborazione.

La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero a cui verrà trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizzerà solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli.

Qualora, al contrario, il pubblico ministero ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, disporrà la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta effettuato anche questo passaggio, molto più celere nei tempi e meno dispendioso dei giudizi dinanzi al Tribunale, i coniugi avranno raggiunto il medesimo scopo: lo scioglimento del vincolo matrimoniale, equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

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