GRATUITO PATROCINIO

 

gratuito patrocinio

L'Avvocato Stefania Prezioso è iscritta nell'elenco dei legali per l'assistenza col gratuito patrocinio presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino, in materia di diritto civile, di famiglia e tributario.

Cosa si intende per “Gratuito Patrocinio”?

Il legislatore ha assicurato il gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile, penale, amministrativo contabile e tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione ai cittadini che non raggiungono un certo reddito, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate.

In altre parole il gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce ai non abbienti di potersi avvalere dell'assistenza tecnica di un avvocato senza corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello Stato, sia per promuovere una causa, sia per resistere in giudizio.

Tale istituto trae la sua ragion d'essere e la sua stessa essenza da valori e principi consacrati nella nostra Costituzione, come l'art. 3, che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e l'art. 24, che afferma che la difesa è un diritto inviolabile, e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Nel processo civile, familiare e tributario e in tutti gli affari di volontaria giurisdizione possono beneficiare del gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l'apolide, nonché enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Quali sono i requisiti?

Dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio opera in favore di coloro che versano in difficoltà economiche, per poter accedere a tale beneficio gli aventi diritto devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge di riferimento, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002

"Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 12.838,01” (soglia 2023).

Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Qualora il richiedente conviva con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l'istante.

Solo nel caso in cui oggetto di causa siano i diritti della personalità o interessi dell'istante in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto esclusivamente del suo reddito personale (ad es: i giudizi di separazione o divorzio: se la moglie vuole iniziare una causa di separazione dal marito, è evidente che si terrà conto del suo solo reddito, che non viene cumulato a quello del marito).

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Come Richiedere il Gratuito Patrocinio:
L'interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre sopra indicate può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.

L'istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti informazioni:
1. La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l'indicazione del processo se è già in corso (esempio: nomi delle parti, numero di ruolo, il Giudice a cui è assegnato il processo e la data dell'udienza), oppure, se non è pendente, il tipo di controversia (esempio: separazione, divorzio, causa di lavoro, sfratto etc.).
2. L'indicazione in fatto ed in diritto, utile a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con specifico riferimento alle prove di cui si chiede l'ammissione.
3. Le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con tutti i codici fiscali.
4. L'autocertificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
5. L'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione della domanda o della precedente comunicazione di variazione.
6. Per i redditi prodotti all'estero il cittadino appartenente a Stati non appartenenti all'Unione europea, allegherà anche un certificato del Consolato competente.
7. Si avvisa che se il Giudice o il Consiglio dell'Ordine competente lo richiedano, l'interessato è tenuto a pena di inammissibilità, a produrre i documenti necessari ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata, ammette l'interessato al gratuito patrocinio. Copia del provvedimento è trasmesso all'interessato.
Se il Consiglio respinge l'istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che deciderà con apposito decreto.
Chi è ammesso al patrocinio gratuito può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco degli avvocati per istituito presso il Consiglio dell'Ordine.

Come richiedere il GP nella mediazione civile:
Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità del giudizio, nel senso che prima di promuovere la causa avanti all'autorità giudiziaria è necessario avviare preliminarmente la procedura della mediazione, l'istante può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto nulla sarà dovuto all'organismo di conciliazione; naturalmente anche in questo caso è operante lo stesso limite di reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile.
L'interessato al momento della presentazione della domanda di mediazione dovrà depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del predetto requisito.
L’Avv. Stefania Prezioso opera con gratuito patrocinio in tutta Italia. Contatta lo studio per un appuntamento conoscitivo.

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