L’ASCOLTO DEL MINORE E LA RIFORMA CARTABIA
L’art. 315-bis c.c. ha inserito tra i diritti del figlio espressamente riconosciuti quello di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, qualora abbia compiuto i dodici anni o quando, anche di età inferiore, sia capace di discernimento, con ciò sancendo l’esistenza di un vero e proprio diritto del minore all'ascolto.
Attraverso tale ascolto, il minore ultradodicenne (ovvero infradodicenne, se capace di discernimento) ha l’occasione di presentare a chi deciderà sulla sua vita le sue valutazioni sulla situazione nella quale è coinvolto, le sue esigenze, le sue aspettative.
Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762).
Infatti, in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione - tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass. civ., sez. I, ord., 24 maggio 2018, n. 12957).
In caso di separazione coniugale e relativamente ad esempio ad una contestazione in merito alla residenza dei figli, qualora il giudice intenda disattendere le dichiarazioni del minore e le conclusioni peritali, dovrà motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza. Occorrà, dunque, sempre procedere alla verifica su quale sia la residenza del figlio minore, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse. Verifica che, partendo dall’ascolto del minore, prenda in esame il contesto dei due nuclei familiari, l’idoneità genitoriale e la esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con i propri fratelli (Cass. civ., sez. I, ord., 24 maggio 2018, n. 12957).
Ma come si struttura e si concretizza di fatto l'ascolto del minore? Vediamolo insieme....
Il minore verrà ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato nell'ambito dei procedimenti ove devono essere adottati provvedimenti riguardanti lo stesso. Dal 28/02/2023 le regole che disciplinano l'ascolto sono le seguenti:
- l’ascolto del minore nei procedimenti che prevedono provvedimenti che lo riguardano è condotto dal Giudice, che può farsi assistere da esperti;
- l'ascolto deve svolgersi in modo tutelante per il minore onde garantirne la serenità e la riservatezza;
- le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione;
- l’ascolto del minore deve essere videoregistrato o comunque annotato a verbale indicando anche i suoi comportamenti durante l’ascolto;
- il minore deve essere informato sui temi oggetto dell’ascolto e non può aver luogo se è pregiudizievole per il minore o se è del tutto privo di utilità;
- il giudice dovrà fissare l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, l’udienza verrà tenuta ove possibile in locali idonei ad adeguati all’età del minore, anche fuori dal tribunale, il giudice esporrà la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto, tenuto conto dell’età e della maturità del minore.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice “indicherà i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.”(art. 473bis 5. terzo comma c.p.c.)
Per approfondire ogni aspetto del diritto del minore all'ascolto clicca QUI per scaricare le linee guida dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza