provvedimentoFigli minori e disaccordo dei genitori alla somministrazione del vaccino covid 19.
Decide il giudice ascoltando la volonta' della minore
In seguito alla separazione di una coppia e al collocamento prevalente della prole presso il padre nella ex casa familiare a lui assegnata, nasce la richiesta, da parte della figlia 16enne, di volersi sottoporre al vaccino anti-COVID19, nonostante la totale opposizione da parte della madre.
Il padre, avuto il parere favorevole del medico di base, chiedeva al Tribunale di Bologna di autorizzare la suddetta somministrazione (dato il disaccordo della madre alla somministrazione del vaccino alla figlia ed essendo necessaria anche la sua autorizzazione).
La doglianza del padre per il Tribunale di Bologna è fondata. Secondo l’art. 316 c.c. «l’affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio». In caso di contrasto tra i due genitori, ciascuno di essi può ricorrere al giudice per «ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei».
Nel caso in cui i genitori non siano conviventi, come nel caso di specie, l’art. 709-ter consente al Tribunale adito, in composizione collegiale, «di adottare direttamente, ad esito di un procedimento soggetto a rito camerale, "i provvedimenti opportuni"».
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità «per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza" secondo cui «nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni» (Cass. n. 10894/2005, n. 1345/2005, n. 2381/2020) .
Nonostante l’opposizione da parte della madre, basata sulla ipotetica inefficacia e pericolosità dei vaccini odierni per contrastare il COVID-19, il Giudice ha dator agione al padre basando il suo convincimento sulle conoscenze scientifiche nazionali ed internazionali presenti al momento della pronuncia oltre a recepire in atti la certificazione del medico curante della minore (favorevole al vaccino).
Punto centrale della decisione e centro focale del nostro interesse è data dalla imprescindibile «valorizzazione della volontà della 16enne che, per il giudice che l'ha valutata, deve ritenersi pienamente capace di discernimento, ovvero in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che le sembra più opportuno per lei e di esprimere desideri confacenti al proprio benessere». La ragazza in questione durante il colloquio con il Giudice è apparsa matura e serena.
Ha infatti sostenuto la sua volontà di ricevere il vaccino anti COVID-19, sottolineando quanto per lei fosse «una grande fonte di sicurezza», sia per lei che per gli altri. Ha inoltre precisato che «per andare a scuola prende mezzi pubblici frequentati da molte persone e spesso non si sente tutelata dalla sola mascherina. Ha raccontato poi di avere molti amici che desidera frequentare anche in uscite improvvisate e la sua difficoltà a sottoporsi a continui tamponi, anche solo per andare in palestra, a mangiare al ristorante o al cinema o al teatro. Tutte cose che fanno parte o dovrebbero far parte della mia vita di adolescente». Continua la ragazza, riferendosi alla madre, «io capisco il suo ragionamento e le sue paure, ma credo che per me non farmi vaccinare non sia la cosa giusta».
I giudici hanno quindi ascoltato le ragioni della madre secondo cui il vaccino poteva per lei non essere sicuro a causa di possibili reazioni al siero, considerato però che la ragazza non correva particolari rischi vista la giovane età, studiate le ultime pubblicazioni in merito alla sicurezza del vaccino....il Tribunale si è così espresso:
"il rifiuto opposto dalla madre appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale".
Ne consegue che "essendo l’opposizione da parte della madre in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia e contraria alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, il contrasto deve essere risolto in sede giudiziaria autorizzando la somministrazione del vaccino alla 16enne, attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale, autorizzandolo a sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore».
Avv. Stefania Prezioso