SE L'EX CONVIVE CON UN'ALTRA PERSONA HA DIRITTO AL MANTENIMENTO?

 

Sempre più spesso in studio mi pongono questa domanda. Vediamo di fare chiarezza.

Il mantenimento potrebbe non esser più dovuto se l'ex coniuge inizia una convivenza con un'altra persona. Per cessare detto onere deve trattarsi però di una convivenza stabile, basata su un progetto di vita comune, simile a quella di una coppia sposata in quanto "la coabitazione" è la dimostrazione che l'ex coniuge a cui è dovuto il mantenimento ha iniziato una relazione stabile con una terza persona che è il  presupposto per far cessare l’assegno divorzile. 

In questa prospettiva, quindi, il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge si giustifica con la esigenza, anche da parte di quest’ultimo, di non vedersi egli stesso ingiustificatamente limitato nella possibilità di formare una seconda famiglia ossia dar vita a una nuova vita di coppia, nel contesto della quale realizzare alternative progettualità affettive e anche materiali.

Tuttavia, di recente, le Sezioni Unite hanno stabilito che tale mantenimento continui a spettare all'ex coniuge (spesso la moglie) che abbia rinunciato alla sua carriera professionale per prendersi cura della casa e dei figli, consentendo così all'altro coniuge (spesso il marito) di dedicarsi al lavoro.

Con riferimento al caso di specie, secondo la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. n. 32198/2021 del 5.11.2021) la moglie che, durante la vita coniugale, ha sacrificato la propria carriera per dedicarsi alla famiglia, perdendo così i contatti con il mondo del lavoro (è il caso della casalinga), ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento anche quando la nuova convivenza sia fondata sulla convivenza se non è in grado di mantenersi da sola (ad es. se il nuovo partner non gode di un reddito sufficente e se ci sono minori).

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.

 

 

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